La legge finanziaria 2010 (L.23 dicembre 2009, n. 1911) non ha esplicitamente previsto la reiterazione delle agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all’art. 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Successivamente, l’Agenzia delle Dogane ha fornito un’interpretazione di questa mancata reiterazione precisando che il beneficio risulta invece ad oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del d.l. n. 268/2000 come ”….porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse”.
Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 34 del 27/09/2016, avente ad oggetto: “Individuazione località non metanizzate nel territorio comunale ai fini dei benefici fiscali di cui all’art. 8, comma 10, lett. c), punto 4, della Legge 448/1998 e s.m.i.”, ha identificato le zone non metanizzate del territorio, al di fuori del centro abitato.
Di seguito si pubblica la delibera di Consiglio Comunale, sopra indicata.
Pagina aggiornata il 07/03/2024