È un contributo economico erogato dall’I.N.P.S. e gestito dai Comuni, a sostegno dei nuclei familiari con almeno tre figli minori.

L’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è abrogato, dall’art. 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, a decorrere dal 1° marzo 2022. Conseguentemente, per l’anno 2022, l’assegno di cui all’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio. L’importo della prestazione (in misura piena) è pari a 147,90 euro mensili.

L’assegno non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali. Il diritto decorre dal primo gennaio di ogni anno o comunque dal primo mese in cui si siano raggiunti i requisiti.

A CHI SI RIVOLGE

Per accedere a questa prestazione è necessario che il nucleo familiare possegga i seguenti requisiti nell’anno 2021:

  • avere 3 o più figli minori, anche solo per un mese;
  • avere un I.S.E.E. uguale o inferiore a € 8.955,98 (per l’anno 2022);
  • essere residenti nel Comune a cui si richiede il beneficio;
  • essere cittadini italiani o comunitari residenti, apolidi (o loro familiari/superstiti) o cittadini di Paesi Terzi:
    • titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
    • familiari di cittadini dell’Unione Europea o di cittadini stranieri titolari del diritto di soggiorno di lungo periodo o permanente;
    • titolari di permesso di soggiorno in qualità di rifugiati politici (o superstiti di rifugiati politici);
    • titolari di protezione sussidiaria;
    • cittadini/lavoratori o familiari/superstiti di cittadino/lavoratore con nazionalità marocchina, tunisina, algerina o turca;
    • titolari del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro o familiari di titolare di permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro ad eccezione delle categorie escluse dal D.Lgs. 40/2014;
    • che abbiano soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell’Unione Europea o siano familiari o superstiti di persona che ha soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell’Unione Europea.

Se il permesso di soggiorno è scaduto, al momento della presentazione della domanda, è possibile richiedere l’assegno di maternità con copia del permesso scaduto e ricevuta di rinnovo.

La domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo, pena la perdita del diritto.

La modulistica è disponibile, oltre che sul sito www.inps.it, presso gli Uffici Comunali.

DOCUMENTI NECESSARI

Certificazione I.S.E.E. in corso di validità ed eventuali coordinate di conto corrente per l’accredito del contributo.

COSTO PER IL CITTADINO

Il servizio è gratuito

Moduli collegati

Richiesta dell’assegno ai nuclei famigliari con almeno tre figli minori

Pagina aggiornata il 14/03/2024

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