Attività di allevamento, stalle di sosta, trasporto di animali vivi in conto proprio e produzione di latte crudo

Informazioni

TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di allevamento, stalle di sosta, trasporto di animali vivi in conto proprio e produzione di latte crudo sono le seguenti:

  • avvio dell’attività;
  • subingresso;
  • cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono avviare attività di allevamento, stalle di sosta, trasporto di animali vivi in conto proprio e produzione di latte crudo.

DESCRIZIONE

Per attività di allevamento, s’intende l’attivazione di un allevamento di animali della specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina, avicola e di acquacoltura.

Per attività di stalle di sosta, s’intende il servizio di ricovero temporaneo di equini, bovini, ovini, caprini, suini e di animali da cortile.

Per attività di trasporto di animali vivi in conto proprio, s’intende il servizio di trasporto di animali vivi per esigenze della propria azienda.

Per produzione di latte crudo, s’intende l’attività produttiva di latte crudo, finalizzato al consumo o alla produzione di latte fresco.

Il servizio veterinario dell’ASL competente per territorio tiene un elenco aggiornato delle aziende che detengono animali, che riporta le seguenti indicazioni[1] [2]: a) denominazione dell’azienda; b) codice d’identificazione aziendale; c) ubicazione; d) nominativo ed estremi del detentore; e) nominativo del responsabile dell’azienda, se diverso dal detentore; f) specie di animali tenute, allevate o commercializzate; g) per la specie suina, la specificazione del consorzio di tutela cui l’azienda abbia eventualmente aderito.

Il Detentore o responsabile dell’azienda deve tenere presso l’azienda un registro con pagine numerate progressivamente recanti il timbro del servizio veterinario competente e la sigla del responsabile del servizio stesso ed è obbligato a fornire all’autorità competente, su richiesta, informazioni sull’origine, identificazione ed, eventualmente, destinazione degli animali posseduti, detenuti, trasportati, commercializzati o macellati.

Il detentore di animali che devono essere trasferiti da o verso un mercato o un centro di raccolta deve fornire all’operatore, temporaneamente detentore degli animali sul mercato o centro di raccolta, uno dei documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni vigenti contenente dati particolareggiati sugli animali, compresi i marchi di identificazione.

Gli animali non possono essere spostati dall’azienda in cui sono tenuti, allevati o commercializzati, se non sono identificati e registrati.

L’esercizio delle stalle di sosta ed in genere dei locali da adibirsi al temporaneo ricovero di equini, bovini, ovini, caprini, suini e di animali da cortile è subordinato ad autorizzazione del sindaco, al quale gli interessati devono rivolgere domanda.

I locali devono essere ubicati in località idonea ed essere provvisti dei necessari requisiti igienici anche per quanto si riferisce allo smaltimento delle deiezioni degli animali.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. n. 1265/1934;
  • Decreto del Ministero della Sanità del 05/09/1994;
  • D.P.R. n. 317/1996 (registrazione all’anagrafe animale per l’ottenimento o l’aggiornamento del codice aziendale);
  • Regolamento n. 852/2004/CE … sull’igiene dei prodotti alimentari;
  • D.P.R. n. 320/1954, art. 17;
  • Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 126/2016; D.lgs. n. 222/2016;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione al registro Imprese/Repertorio economico amministrativo.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Qualora l’Istanza/Segnalazione/Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile e archiviata.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

  ATTIVITÀ REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
102 Attività di allevamento, stalle di sosta, trasporto di animali vivi in conto proprio e produzione di latte crudo SCIA unica SCIA per avvio dell’attività più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione per industrie insalubri che va resa nell’ambito della SCIA unica, che è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. n. 1265/1934

Decreto del Ministero della Sanità del 05/09/1994

D.P.R. n. 317/196 (registrazione all’anagrafe animale per l’ottenimento o l’aggiornamento del codice aziendale)

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

  Esercizio di una stalla di sosta Autorizzazione L’istanza è presentata al Comune competente D.P.R. n. 320/1954, art. 17

 

  Subingresso Comunicazione    
  Cessazione Comunicazione    

Alla presentazione dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[3], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 e 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).

Elenco stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2,.c2, D.lgs. n. 126/2016).

Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione Norme che ne prevedono la produzione
Dati identificativi dell’impresa Art. 2195 codice
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa Art. 2082 codice civile
Ubicazione, denominazione e codice aziendale[4] Art. 2, c.1, d.p.r. 317/1996
Detentore/responsabile e specie di animali detenute[5] Art. 2, c.1, d.p.r. 317/1996
Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e igienico-sanitarie[6] Disposizioni urbanistiche e igienico-sanitarie comunali
Requisiti soggettivi e assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo, D.lgs. N.159/2011[7] Artt. 11, 92 e 131, Tulps e art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011
Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro[8] D.lgs. N. 81/2008
Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali Art. 13, d.lgs. N. 196/2003
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 Art. 71 e ss., DPR n. 445/2000
Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi Artt. 67 e 85, d.lgs. N. 159/2011

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[9]

Documentazione, Segnalazioni e Comunicazioni da allegare alla SCIA UNICA (a pena di irricevibilità):

Allegati Denominazione allegato Casi in cui è previsto l’allegato
q Procura/Delega Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione
q Copia del documento di identità del/i titolare/i Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
q Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) Nel caso di cittadini extracomunitari
q Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia documento d’identità) Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante
q SCIA per notifica sanitaria Sempre
q Comunicazione per industrie insalubri Sempre

Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):

Allegati Denominazione allegato Casi in cui è previsto l’allegato
q Procura/Delega Nel caso di procura/delega a presentare la domanda
q Copia documento di identità del/i titolare/i Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
q Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) Nel caso di cittadini extracomunitari
q Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante
q SCIA per notifica sanitaria Sempre
q Comunicazione per industrie insalubri Sempre

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Allegati Denominazione allegato Casi in cui è previsto l’allegato
q Procura/Delega Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione
q Copia documento di identità del/i titolare/i Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
q Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) Nel caso di cittadini extracomunitari
q Dichiarazione da parte del Notaio Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione
q Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale Nel caso di cessazione dell’attività

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) – a pena di irricevibilità:

Allegati Denominazione allegato Casi in cui è previsto l’allegato
q Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione
q – Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;

ovvero

– Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITAÀ

Requisiti morali:

Costituisce impedimento soggettivo, l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di Procedura Penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011). In caso di impresa individuale, tali requisiti devono essere posseduti dal titolare e dal responsabile tecnico; in caso di società/associazioni/organismi collettivi, da legale rappresentante, responsabile tecnico e soggetti indicati dall’art. 85, c.1 e 2, D.lgs. n. 159/2011.

Ai fini dell’esercizio dell’attività occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.)[10].

Requisiti oggettivi:

Idoneità dei locali dal punto di vista urbanistico, edilizio, di destinazione d’uso, igienico-sanitario e di Polizia Veterinaria.

Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.lgs. n. 81/2006.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’istanza di autorizzazione deve essere presentata al SUAPI termini del procedimento sono di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza completa. Gli eventuali motivi ostativi sono comunicati all’interessato ex art. 10 bis, L. n. 241/90, con interruzione dei termini. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare memorie, il cui accoglimento o rigetto sarà motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.

L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.

Qualora, nei controlli, venga accertata carenza dei requisiti/presupposti di cui alla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l’attività e i suoi effetti in un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale l’attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l’attività. L’atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l’amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni ex art. 21-nonies, L. n. 241/90 (18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. n. 241/1990.

L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla sua presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro …………. giorni dal ricevimento, sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l’integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000.

[1] La variazione di uno dei dati elencati o la cessazione dell’attività, rapportata all’allontanamento dell’ultimo animale, devono essere comunicate al servizio veterinario competente dal responsabile dell’azienda, entro sette giorni;

[2] Non sono soggetti a tale adempimento le persone fisiche che detengono non più di tre capi delle specie ovina e caprina per i quali non hanno richiesto premi o di un capo della specie suina e destinati all’uso o al consumo personale, purché all’atto della movimentazione siano accompagnati dal documento di accompagnamento;

[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

[4] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[5] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[6] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[8] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[9] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.

[10] Art. 11 – Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; caso

2 a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione;

Art. 92 – Oltre a quanto è preveduto dall’art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l’autorizzazione di cui all’art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d’azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

Art. 131 – Le autorizzazioni di Polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarsi”.

Pagina aggiornata il 19/03/2024

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