TIPOLOGIE DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di tintolavanderia sono le seguenti:
- avvio dell’attività;
- subingresso;
- cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono avviare l’attività di tintolavanderia.
DESCRIZIONE
Per attività di tintolavanderia si intendono i trattamenti di lavanderia, pulitura chimica a secco e ad umido, tintoria, smacchiatura, stireria, follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra (L. n. 84/2006).
Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di tintolavanderia, deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell’impresa, almeno un responsabile tecnico, in possesso dell’idoneità professionale di cui all’art. 2, L. n. 84/2006[1], che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata.
Non è consentita l’attività professionale di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI:
I servizi di raccolta e recapito dei capi, se svolti in sede fissa da imprese abilitate ex art. 2, L. n. 84/2006, devono essere gestiti dal titolare, da un socio partecipante al lavoro, da un collaboratore familiare, da un dipendente o da un addetto delle medesime imprese, oppure, qualora siano svolti in forma itinerante, sono affidati ad altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto di appalto. Presso tutte le sedi e recapiti ove si effettua la raccolta o riconsegna di abiti e indumenti, tessuti e simili, deve essere apposto un cartello indicante la sede dell’impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione e, nel caso di attività in forma itinerante, tale indicazione deve essere riportata sui documenti fiscali.
Le imprese di tintolavanderia non rispondono dei danni dipendenti da indicazioni inesatte, ingannevoli o non veritiere relative alle denominazioni, alla composizione e ai criteri di manutenzione riportate nella etichettatura dei prodotti tessili, fermo restando l’obbligo di diligenza nell’adempimento ex art.1176, secondo comma, del Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 79, c.1-bis, D.lgs. n. 59/10, le disposizioni della L. n. 84/06,escluse quelle concernenti l’obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di gettoni.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Legge n. 84/2006 “Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia”;
- D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”
- D.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
- D.P.R. n. 59/2013;
- Decreto Ministero della Sanità 5 settembre 1994 “Elenco delle industrie insalubri…”;
- D.P.R. n. 151/2011;
- Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 126/2016; D.lgs. n. 222/2016;
- ”D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione all’Albo delle Imprese artigiane, exart.5, L. n. 443/1985 o nel Registro imprese della Camera di Commercio ex art. 8, L. n. 580/1993.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Qualora l’Istanza/Segnalazione/Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile e archiviata.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ | REGIME AMMINISTRATIVO | CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI | RIFERIMENTI NORMATIVI | |
94 | Attività di tintolavanderie a lavorazione manuale/meccanica | SCIA | SCIA per apertura, | L. n. 84/2006
D.lgs. n. 59/2010, art. 79 |
in caso di utilizzo di impianti di produzione calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso | SCIA unica | SCIA per avvio dell’attività più SCIA per prevenzione incendi:
La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.FF. |
D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 74 | |
Scarichi di acque reflue industriali in caso di impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino oltre 100 Kg di biancheria al giorno | SCIA condizionata | SCIA per avvio dell’attività più AUA per scarico acque:
L’istanza di AUA deve essere presentata contestualmente alla SCIA condizionata ed è trasmessa a cura del SUAP all’autorità competente. La Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione |
D. Lgs. n. 152/2006, art. 124
D.P.R. n. 59/2013 |
|
Autorizzazione generale o AUA alle emissioni in atmosfera, in caso di impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso[2] | SCIA condizionata | SCIA per avvio dell’attività piùautorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera:
L’istanza per l’Autorizzazione generale o AUA in caso di più autorizzazioni deve essere presentata contestualmente alla SCIA condizionata ed è trasmessa a cura del SUAP all’autorità competente. Resta ferma la facoltà di richiedere l’Autorizzazione nell’ambito dell’AUA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l’Autorizzazione di carattere generale. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazioneo al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale. In caso di AUA la Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. |
D. Lgs. n. 152/2006, art. 275, c.20, Parte VII, Allegato III alla parte V | |
Subingresso | Comunicazione | |||
Cessazione | Comunicazione |
Alla presentazione dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[3], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 e 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
Elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2,.c2, D.lgs. n. 126/2016).
Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione | Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa | Art. 2195 codice |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa | Art. 2082 codice civile |
Ubicazione esercizio | Art. 79, c.1, d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i. |
Dati relativi al titolo abilitativo edilizio | Regolamenti locali |
Tipologia dell’esercizio | Art. 2, c.1, l. N. 84/06 e art. 79, c.1, d.lgs. N. 59/10 |
Esercizio del servizio di raccolta e recapito capi[4] | Art. 4, commi 3 e 4, legge n. 84/2006 |
Responsabile tecnico | Art. 2, c. 2 e art. 4, c. 1, l. N. 84/2006 |
Assenza cause di decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia)[5] | Art. 67, c.1 lett. A), D.lgs. N. 159/2011 |
Rispetto Regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, Regolamenti edilizi, norme urbanistiche e di destinazione d’uso e norme di sicurezza e igienico-sanitarie[6] | Regolamenti locali |
Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro[7] | D.lgs. N. 81/2008 |
Conformità attrezzature alle prescrizioni delle normative vigenti[8] | Art. 3, c.2, lett. C) e d), l. N. 84/2006 |
Rispetto norme scarichi di acque reflue ed emissioni in atmosfera[9] | Artt. 124 e 275, c.20, d.lgs. N. 152/2006 |
Rispetto norme antincendio in caso impianti per produzione di calore (es. Essiccatoi a gas combusti, etc.) Alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116kw[10] | D.p.r. n. 151/2011 – allegato i, punto 74 |
Conoscenza che presso le sedi/recapiti ove si effettua raccolta/riconsegna di abiti e indumenti, tessuti e simili, deve essere apposto cartello indicante la sede dell’impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione e, nel caso di attività in forma itinerante, l’indicazione deve essere riportata sui documenti fiscali[11] | Art. 4, c.4, l. N. 84/2006 |
Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali | Art. 13, d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 | Art. 71 e ss. Del DPR n. 445/2000 |
Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi | Artt. 67 e 85, d.lgs. N. 159/2011 |
Impegno ad allegare copia della documentazione richiesta dalla modulistica comunale | Art. 2, c.2, d.lgs. N. 126/2016 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[12]
Documentazione, Segnalazioni e Comunicazioni da allegare alla SCIA UNICA (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q | Copia del documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del Responsabile tecnico (Allegato A del modello + copia del documento d’identità) | Sempre |
q | Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato B del modello + copia del documento d’identità) | Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q | SCIA per prevenzione incendi | Sempre in caso di impianti per la produzione di calore (es. essiccatoi a gas combusti, etc.) alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116KW |
Richiesta di altre Segnalazioni e autorizzazioni da presentare contestualmente alla SCIA condizionata (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | AUA per scarico acque reflue industriali | Sempre in caso di impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico, che effettivamente trattino oltre 100 Kg di biancheria al giorno |
q | Autorizzazione generale o AUA (quest’ultima in caso di più autorizzazioni ovvero quando le Regioni non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali) per emissioni in atmosfera | Sempre in caso di impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Procura/Delega | Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q | Copia documento di identità del/i titolare/i | Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q | Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) | Nel caso di cittadini extracomunitari |
q | Dichiarazione da parte del Notaio | Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q | Comunicazione per voltura prevenzione incendi | Sempre in caso di subentro in tintolavanderie con impianti per la produzione di calore (es. essiccatoi a gas combusti, etc.) alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116KW. |
q | Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale | Nel caso di cessazione dell’attività |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) – a pena di irricevibilità:
Allegati | Denominazione allegato | Casi in cui è previsto l’allegato |
q | Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. | Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q | – Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;
ovvero – Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza contestuale alla SCIA condizionata |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti morali:
Costituisce impedimento soggettivo all’esercizio dell’attività di tintolavanderia, l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/11). In caso di impresa individuale, tali requisiti devono essere posseduti da titolare e Responsabile tecnico; in caso di società/associazioni/organismi collettivi, da legale rappresentante, Responsabile tecnico e soggetti indicati dall’art. 85, c.1 e 2, D.lgs. n. 159/11.
Requisiti professionali in capo al Responsabile tecnico
Il responsabile tecnico deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- frequenza corsi di qualificazione tecnico- professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell’arco di un anno;
- attestato di qualifica in materia attinente l’attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da inserimento di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell’arco di tre anni dal conseguimento dell’attestato;
- diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l’attività;
- periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
- un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
- due anni quale titolare, socio partecipante al lavoro o collaboratore familiare degli stessi;
- tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell’arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.
Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore.
Non costituiscono titolo valido gli attestati e diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
Requisiti oggettivi
Rispetto Regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, Regolamenti edilizi, norme urbanistiche e di destinazione d’uso e norme di sicurezza e igienico-sanitarie.
Rispetto requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali, impianti e mezzi di trasporto delle imprese che effettuano la raccolta e riconsegna di abiti e indumenti, tessuti e simili, mediante recapiti fissi o servizi a domicilio in forma itinerante, adottati dagli enti locali sulla base degli indirizzi regionali di cui all’art. 3, commi 1 e 2, L. n. 84/2006.
Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.lgs. n. 81/2006.
Conformità attrezzature alle prescrizioni delle normative vigenti (art. 3, c.2, lett. c) e d), L. n. 84/2006).
Osservanza disposizioni scarichi acque reflue ed emissioni in atmosfera[13] (D.lgs. n. 152/06).
Rispetto norme di prevenzione incendi (punto 74, allegato I, al DPR n. 151/2011).
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Scia unica può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
L’Attività oggetto di SCIA condizionata può essere avviata solo dopo il rilascio dell’Autorizzazione Generale o dell’Autorizzazione Unica Ambientale per emissioni in atmosfera e per scarico acque reflue industriali. L’istanza di rilascio dell’AUA viene trasmessa dal SUAP all’autorità competente (Provincia o diversa autorità indicata dalla normativa regionale). Il Suap ne verifica, in accordo con l’autorità competente, la correttezza formale e, qualora quest’ultima riscontri la necessità di integrazioni, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni. L’Autorizzazione generale e l’AUA sono rilasciate dalla Regione o dalla diversa autorità indicata dalla normativa regionale e confluiscono nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal SUAP ovvero nella determinazione motivata della Conferenza dei Servizi di cui all’art. 14, L. n. 241/1990.
Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l’attività e i suoi effetti, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l’attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l’attività. L’atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l’amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all’art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. n. 241/90.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla sua presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro …… giorni dal ricevimento, sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l’integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000.
[1] Il responsabile tecnico deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
“a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico- professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell’arco di un anno;
- b)attestato di qualifica in materia attinente l’attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell’arco di tre anni dal conseguimento dell’attestato;
c)diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l’attività;
d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
2) due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell’arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.
- Il periodo di inserimento di cui alle lettereb)e d) consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore.
Non costituiscono titolo valido per l’esercizio dell’attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
[2] Tale disciplina (AUA) si applica quando le Regioni (o le province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province).
[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[7] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[8] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[9] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[10] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[11] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[12] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[13] L’attività di tintolavanderia a secco, è classificata insalubre di 2^ classe al punto C/9 del D.M. 5 settembre 1994 (Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie), ed è soggetta all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera o AUA, secondo le disposizioni del D.lgs. n. 152/2006.
Pagina aggiornata il 18/03/2024