Autorizzazione paesaggistica con la procedura semplificata per intervento edilizio di lieve entità (DPR n. 31/2017 – D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)

Per opere e interventi edili soggetti ad autorizzazione paesaggistica o liberi e non soggetti ad autorizzazione paesagistica

OPERE E INTERVENTI EDILI:

  • SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – AMBIENTALE “SEMPLIFICATA”
  • LIBERI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – AMBIENTALE

(Con titolo abilitativo edilizio, se previsto)

Già in vigore le nuove norme (Art. 10)

La nuova normativa è entrata in vigore il giorno 6 aprile 2017.

La finalità della nuova normativa (Art. 1)

La disciplina intende semplificare l’iter per l’esecuzione di una serie d’interventi edili nelle aree protette che non hanno un impatto negativo sulla forma visiva del territorio e sulla bellezza del paesaggio.

Abrogazione delle vecchie norme (Art. 19)

Abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 – (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni).

Disapplicazione del decreto che individua la documentazione paesaggistica

Non trova applicazione negli interventi edili assoggettati ad autorizzazione paesaggistica semplificata il decreto che individua la documentazione necessaria circa la compatibilità prevista per quella ordinaria. (D.P.C.M. 12 dicembre 2005. “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”).

Regioni nelle quali trova applicazione (Art. 13)

La normativa entra in vigore immediatamente nelle Ragioni a statuto ordinario.

Le Regioni a statuto speciale devono emanare norme proprie con modificazione alle leggi, in conformità ai criteri del decreto. In queste ultime dovrebbe trovare però applicazione la disposizione di liberalizzazione di cui allegato “A”.

Dispositivi applicativi delle regioni (Art. 5)

I piani paesaggistici regionali possono dettare direttive o disposizioni per una corretta applicazione e realizzazione degli interventi senza la necessità dell’autorizzazione, anche semplificata.

Le regioni con l’adeguamento dei piani paesaggistici possono disciplinare le metodologie di realizzazione degli interventi liberi indicati nell’allegato “A”.

Esonero dell’obbligo di autorizzazione paesaggistica per particolari categorie di interventi (Art. 4)

Se la Regione ha stipulato accordi di collaborazione con il Ministero e gli enti locali, non vi è l’obbligo dell’autorizzazione semplificata per una serie d’interventi indicati nello specifico nella tabella che segue.

Prevalenza di queste norme sugli strumenti urbanistici (Art. 14) (Vedi circolare)

Come espressamente previsto dal decreto, questa nuova disciplina ha prevalenza sugli strumenti urbanistici e altre disposizioni o piani contrastanti.

Sono fatte salve le prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici del codice. (D. Lgs. n. 42/04).

La così detta “liberalizzazione”, introdotta dall’allegato “A”, infatti, ha natura solo formale e procedurale, esclude, cioè la necessità della previa autorizzazione, ma non comporta una “liberalizzazione” del regime sostanziale degli interventi: per questa ragione il piano paesaggistico, ma anche lo strumento urbanistico, possono senz’altro dettare prescrizioni di inedificabilità assoluta in determinate aree, a fronte delle quali neanche gli interventi previsti dall’allegato “A” siano consentibili. (Vedi circolare)

Condizione per la liberalizzazione (Vedi circolare)

Le condizioni per la “liberalizzazione” sono costituite, in molti casi, dal fatto che l’intervento o l’opera siano «eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti» o non comportino «modifiche a tali caratteristiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all’altezza dell’edificio».

Deve, in ogni caso trattasi, di interventi di “lieve entità” e del carattere “minore, privo di rilevanza paesaggistica”.

Natura del vincolo (Vedi circolare)

I presupposti per la “liberalizzazione” sono costituiti, in molti casi, dalla natura del vincolo paesaggistico, ossia dal fatto che gli immobili interessati dagli interventi ricadano in aree sottoposte:

  • A vincolo ex art. 142 del codice:
  1. a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
    b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
    c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
    d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
    e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
    f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, e i territori di protezione esterna dei parchi;
    g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento,
  2. h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
    i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
    l) i vulcani;
  • A vincolo di bellezza panoramica (lettera d) dell’articolo 136 del codice).  (Le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze).

e non ricadano, invece, in aree sottoposte:

  • A vincoli di bellezza individua o del tipo di cui alla lettera c) dell’articolo 136 citato purché tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c):
  1. Gli immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali.
  2. Le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza.
  3. I complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici.

Valutazione dell’intervento (Vedi circolare)

Spetta al privato, attraverso al proprio tecnico verificare la liberalizzazione o meno dell’intervento edilizio, che se soggetto a titolo abilitante, trova riscontro nello stampato unificato ANCI.

Nell’ipotesi, invece che sia interessato un intervento completamente libero, in altre parole senza l’obbligo di qualsiasi titolo abilitante, spetta al privato la valutazione e dunque la responsabilità.

Dubbi del privato sull’intervento (se assoggettato ad autorizzazione semplificata o meno) (Vedi circolare)

Resta aperta la possibilità per la parte privata, nei casi più complessi o particolarmente dubbi, di presentare comunque in via prudenziale una domanda di autorizzazione semplificata facendo riferimento alla voce analoga contenuta nell’allegato “B”, confidando nell’accertamento, da parte dell’amministrazione, della sussistenza delle condizioni o meno per tale atto, o per la collocazione dell’intervento in una delle voci dell’allegato “A”.

Richiesta attestazione allo Sportello unico prima dell’inizio dei lavori (Vedi circolare)

È esclusa la possibilità di un’attestazione preventiva (atipica, non prevista dall’ordinamento) circa il rispetto, nel progetto, delle caratteristiche morfo-tipologiche architettoniche etc.

Rimane ferma l’obbligo dello Sportello unico di acquisire eventualmente l’autorizzazione paesaggistica, o altri atti, in osservanza alle norme specifiche.

Sistematicità – Reiterabilità dell’intervento (Vedi circolare)

La reiterazione di interventi sul medesimo immobile (o area), in specie se concentrati in un arco ristretto di tempo, sempreché non sussistano ragioni tecniche comprensibili potrà facilmente tradursi in un’alterazione delle sue caratteristiche morfo-tipologiche e architettoniche tale da escludere l’applicazione dell’allegato “A” e il necessario ricorso all’autorizzazione paesaggistica semplificata.

È chiaro – anche per questo profilo – che si dovrà effettuare una verifica caso per caso e che non è possibile stabilire un criterio valido in astratto e in generale.

Dubbi circa l’individuazione della tipologia del vincolo paesaggistico (Vedi circolare)

Quando non vi è la certezza della classificazione di un intervento edile rientrante nelle lettere c) o d) dell’articolo 136 del Codice, dovrebbe trovare applicazione il vincolo più rigido, (lettera “c” proprio dei complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici) e non quello, più ampio, proprio delle bellezze panoramiche, (lettera “d”).

Nozione di interesse storico – architettonico o storico – testimoniale (Vedi circolare)

Un altro profilo particolarmente complesso e importante che esige primi, urgenti indirizzi applicativi attiene alla individuazione – nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ex articolo 136, lett. c) (complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale inclusi i centri e i nuclei storici) – degli specifici immobili privi di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, inclusi, per l’assenza di tale interesse, nella liberalizzazione, in deroga alla regola generale, propria dei suddetti complessi di immobili vincolati ex lettera c) citata che li esclude dall’applicabilità di molte delle tipologie elencate nell’allegato A (e dalla ivi prevista stessa “liberalizzazione”).

Differenza fra l’autorizzazione paesaggistica – ambientale ordinaria e quella semplificata

  • Autorizzazione ambientale semplificata, viene presentata per tutti gli interventi indicati, (All. B) non realizzabili con quella ordinaria, ha il termine di conclusione del procedimento di 60 giorni, fatte salve eventuali sospensioni ed interruzioni di qualsiasi natura. (Art. 10)
  • Autorizzazione ambientale ordinaria viene presentata per tutti gli interventi, non realizzabili con quella semplificata e che non abbisognano della stessa (All. A), ha il termine di conclusione del procedimento di 105 giorni o 120, se la Soprintendenza non esprime il parere nel termine previsto, fatte salve eventuali sospensioni ed interruzioni di qualsiasi natura. (Art. 146 D. Lgs. n. 42/04)

Inizio lavori e durata dell’autorizzazione paesaggistica – ambientale ordinaria e semplificata (Art. 13)

  • Dopo il rilascio dell’autorizzazione è possibile l’inizio dei lavori, solo dopo avere ottenuto (se dovuto) il titolo abilitativo edilizio (Permesso di costruire), o aver completato l’iter per la (CILA/SCIA).
  • Validità 5 anni, che decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento.

Attività e interventi liberi in area vincolata, senza autorizzazione (Art.2)

La nuova disciplina individua espressamente le attività e gli interventi edili non soggetti ad autorizzazione paesaggistica – ambientale, sia essa ordinaria o semplificata. (Allegato: “A”)

Ovviamente con il titolo abilitativo, se previsto.

Elenco dettagliato degli interventi liberi e soggetti ad autorizzazione “semplificata”

Il decreto sulla semplificazione li prevede espressamente in modo analitico:

  • Allegato: “A” – Tratta 31 piccoli interventi che non hanno rilevanza paesaggistica e che non comportano sostanziali modifiche alle aree ed agli edifici. (Art. 2). Trattasi di un elenco non tassativo e non esaustivo, quindi è possibile ricomprendere anche opere e interventi non elencati espressamente, ma possibili perché attinenti, in quanto irrilevanti dal punto di vista dei valori paesaggistici protetti.
  • Allegato “B” – Tratta 42 tipologie di interventi ritenuti di lieve impatto sul territorio. (Art. 3)

Anche in questo caso trattasi di un elenco non tassativo e non esemplificativo ed esaustivo, quindi è possibile ricomprendere anche opere e interventi non elencati espressamente, ma possibili perché attinenti e non particolarmente gravanti dal punto di vista dei valori paesaggistici protetti.

Stampati unificati per la richiesta di autorizzazione “semplificata”

Il decreto prevede già gli stampati unificati per la richiesta di autorizzazione e per la relazione:

  • Allegato: “C” – Istanza di autorizzazione paesaggistica con “procedimento semplificato”. (Di cui all’art. 8 c. 1)
  • Allegato “D” – Relazione paesaggistica semplificata, da allegare alla stessa richiesta. (Di cui all’art. 8 c. 1)

Da chi può essere presentata la richiesta d’autorizzazione semplificata

La richiesta d’autorizzazione deve essere presentata da un soggetto avente titolo per commissionare o compiere i lavori e ottenere il titolo abilitativo, (proprietario, as­suntore, titolare di un diritto reale, usufruttuario, e altri come indicato dal regolamento edilizio), assieme all’asseverazione e la relazione paesaggistica.

Organo competente al controllo (Vedi circolare)

Le verifiche circa la corretta individuazione, da parte del privato, della tipologia di intervento, riguardo alle tipologie elencate nell’allegato “B”, spetta, nel regime della co-decisione, proprio dell’autorizzazione paesaggistica, a entrambe le amministrazioni co-decidenti. (Regione o ente territoriale delegato, e Soprintendenza).

Così comela verifica del rispetto delle prescrizioni spetta – allo stesso modo – alla Regione, al Comune e alla Soprintendenza, nella leale collaborazione.

La decisione conclusiva, in caso di dissenso, spetta alla Soprintendenza in tutti i casi in cui operi il regime del parere vincolante.

Ciò significa che anche nel caso di intervento repressivo inteso a rilevare la necessità di un’autorizzazione paesaggistica semplificata in una fattispecie nella quale il soggetto privato abbia invece ritenuto sotto la sua responsabilità di procedere in regime libero, ipotizzando 1a riconducibilità dell’intervento entro una delle tipologie di cui all’allegato A, la decisione in ordine alla necessità o meno di tale autorizzazione paesaggistica spetta in ultima istanza alla Soprintendenza.

Procedimento amministrativo (L’iter procedurale è indicato dettagliatamente nell’articolo 11). (Vedi circolare)

La verifica preliminare è sempre obbligatoria.

Il privato ha diritto di ottenere l’archiviazione della pratica e la comunicazione che l’intervento o l’opera ricadono in regime libero in applicazione dell’allegato “A”.

Il dirigente analizza la richiesta e verifica se si tratta di un intervento:

  • Libero non assoggettato ad autorizzazione neanche semplificata, perché indicato (All. “A”), o già previsto dall’art. 149 del codice. (Iter concluso, con risposta al richiedente).
  • Che richiede l’autorizzazione ordinaria(Iter normale di cui procedimento previsto dall’art. 146 del Codice)
  • Cherichiede l’autorizzazione semplificata (L’iter procedurale è indicato dettagliatamente nell’articolo 11).
  • Se per l’intervento sono necessari pareri di più Amministrazioni, viene indetta la conferenza dei servizi per l’acquisizione degli stessi. (In questo caso il tempo per l’acquisizione del parere del Soprintendente si dimezza, ovvero deve rispondere entro 10 gg., anziché 20 gg.)

Nel caso in cui il progetto NON preveda altri titoli abilitativi, il dirigente: (art. 11 c. 5)

  • Ha la possibilità, una sola volta, entro 10 giorni di richiedere documentazioni, chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, assegnando 10 gg. di tempo per la risposta. (Nel frattempo il procedimento per il rilascio si sospende).
    • Se il richiedente non risponde entro 10 gg. l’istanza è improcedibile. (Iter concluso, con risposta al richiedente).
  • Pervenuti gli altri elementi integrativi di giudizio, trasmette la stessa richiesta, entro 20 giorni al Soprintendente con la proposta favorevole all’accoglimento.
  • IL Soprintendente ha tempo 20 gg. per esprimere il suo parere vincolante, se questo è favorevole:
    • Il dirigente adotta il provvedimento entro 10 gg.
  1. Nel caso di esito negativo della valutazione circa la sua compatibilità paesaggistica: (art. 11 c. 3)
  • Ha la possibilità entro 10 giorni di richiedere documentazioni, chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, assegnando 10 gg. di tempo per la risposta.
  • Nel frattempo il procedimento per rilascio si sospende.
    • Se il richiedente non risponde entro 10 gg. l’istanza è improcedibile. (Iter concluso, con risposta al richiedente).
  • Se verificati gli elementi integrativi di giudizio, permangono gli elementi ostativi alla richiesta, comunica entro 20 gg. la risposta negativa al richiedente.
  1. Nel caso di parere negativo del Soprintendente sulla proposta favorevole dell’amministrazione: (art. 11 c. 7)
  • IL Soprintendente comunica entro 10 gg al richiedente i motivi ostativi, all’accoglimento, indicando altresì le modifiche necessarie per ottenere una valutazione positiva assegnando 15 gg per presentare il nuovo progetto. (Nel frattempo il procedimento per il rilascio si sospende)
  • Decorso il termine assegnato, il Soprintendente, ove non ritenga di modificare la propria valutazione negativa, nei successivi 20 gg., adotta il provvedimento fornendo specifica motivazione e ne dà contestualmente comunicazione all’interessato e all’amministrazione richiedente.

Cambio della tipologia dell’autorizzazione (Vedi circolare)

La Soprintendenza può dissentire e applicare la procedura ordinaria in luogo di quella semplificata, provvedendo a comunicarlo al Comune e alla stessa parte istante (alla stessa stregua di una comunicazione di motivo ostativo, ex articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990), quale ostativo sulla procedura, non sull’esito nel merito della domanda, con la conseguenza che la procedura dovrà ripartire ex novo.

Pareri contrastanti tra il Comune e la Soprintendenza (Articolo 11, comma 6) (Vedi circolare)

A termini di legge nulla impedisce alla Soprintendenza di esternare, nella sede propria del parere, il proprio avviso negativo sulle condizioni apposte dal Comune.

In caso di parere vincolante, l’avviso della Soprintendenza prevale su quello comunale.

Al riguardo appare tuttavia opportuno che siano stabilite adeguate forme di condivisione e di coinvolgimento anticipato della Soprintendenza, da parte del Comune, quando intenda fornire indicazioni su possibili modifiche del progetto al fine di renderlo autorizzabile.

Al netto della inevitabile variabilità ed eterogeneità dei casi.

Termine per la conclusione del procedimento (Artt. 10 – 11) – Parere del Soprintendente – (Vedi circolare)

La nuova procedura semplificata, di autorizzazione deve terminarsi entro il tempo massimo di 60 giorni dalla presentazione della richiesta d’acquisizione al Comune. (Il procedimento si sospende nel caso di richieste di chiarimenti o altro).

Di questi sessanta giorni, venti sono a disposizione dell’amministrazione competente per l’istruttoria iniziale, venti giorni sono riservati al Soprintendente per esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante. (Art. 11 c.7)

Il Comune deve adottare il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole del Sovrintendente. (Il silenzio equivale all’assenso, art. 17/bis L. n. 241/90).

Se invece l’area è assoggettata a specifiche prescrizioni nel piano paesaggistico regionale, il parere è solo obbligatorio, ma non vincolante. (Art. 11 c.8)

Nel caso che l’istruttoria sia negativa, i titoli abilitativi non possono essere accettati (CILA/SCIA) o rilasciati (Permesso di costruire). (L’iter procedure è indicato dettagliatamente nell’art. 11).

Una comunicazione di motivi ostativi “tardiva”, intervenuta, ad esempio, il quindicesimo giorno successivo alla ricezione della proposta di accoglimento comunale, non determinerà in alcun modo l’illegittimità del parere conclusivo negativo. (Vedi circolare)

Comunicazione all’interessato (Art. 11) (Vedi circolare)

L’esito dell’istruttoria concernente il rilascio dell’autorizzazione deve essere comunicato al soggetto richiedente entro 60 giorni dalla presentazione, sia esso favorevole o negativo.

Il termine è tassativo, eventuale ritardo (non giustificato dalla procedura) potrebbe comportare responsabilità del dirigente, penali e/o disciplinari, (o dei funzionari preposti).

Quale tecnico assevera l’intervento e firma la richiesta dell’autorizzazione

Il direttore dei lavori, progettista, o altro professionista iscritto all’albo, con competenza specifica, firma la richiesta dell’autorizzazione, unitamente al soggetto richiedente, secondo il modello unificato (All. “C”), con la relazione paesaggistica semplificata nelle forme indicate (All. “D”), e l’indicazione precisa della disciplina paesaggistica vigente, l’area interessata all’intervento, la conformità del progetto ai valori paesaggistici ed agli strumenti urbanistici.

La certificazione, la documentazione e asseverazione redatta sotto la propria responsabilità, avviene ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, (quale persona esercente un servizio di pubblica necessità).

Richiesta di autorizzazione semplificata che interessa anche i beni culturali (Vedi circolare)

Il soggetto presenta un’unica istanza che dovrà ottenere dal Sovrintendente una duplice valutazione, sempre nei tempi previsti dalla nuova disciplina.

Rinnovo delle autorizzazioni paesaggistiche ordinarie (Art. 7)

Le autorizzazioni paesaggistiche ordinarie esistenti, scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, possono essere rinnovate con la procedura semplificata a condizione che il progetto risulti conforme alla normativa paesaggistica.

Commissioni locali del paesaggio (Art. 11)

Nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere delle Commissioni per il paesaggio, salvo diversa normativa regionale.

Termine per la conclusione del procedimento (Artt. 10 – 11) – Parere del Soprintendente – (Vedi circolare)

La nuova procedura semplificata, di autorizzazione deve terminarsi entro il tempo massimo di 60 giorni dalla presentazione della richiesta d’acquisizione al Comune. (Il procedimento si sospende nel caso di richieste di chiarimenti o altro).

Di questi sessanta giorni, venti sono a disposizione dell’amministrazione competente per l’istruttoria iniziale, venti giorni sono riservati al Soprintendente per esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante. (Art. 11 c.7)

Rinvio a normative di settore (Art. 15)

Gli interventi liberi di cui all’Allegato “A”, restano sottomessi alla disciplina edilizia cui sono assoggettati, circa i titoli abilitativi e la normativa correlata, (es.: l’occupazione di suolo pubblico, sismica, sicurezza impianti, ecc.).

Sanzioni in caso di opere realizzate in assenza dell’autorizzazione paesaggistica, quando dovuta

(Art. 17)

Oltre alle sanzioni di carattere amministrativo ripristinatorio, (art. 167 c. 4 D. Lgs. n. 42/04) l’esecuzione di lavori edili, in assenza dell’autorizzazione dell’autorità titolare del vincolo (ordinaria ed anche “semplificata”), quando dovuta, in parziale o totale difformità, costituisce il reato edilizio – ambientale, punito da diverse norme penali, (Art. 181 c. 1 D. Lgs. n. 42/2004 – art. 44 lett. c) DPR n. 380/01, se ne ricorrono le condizioni trova applicazione anche l’art. 724 del c.p.)

Rimessa in pristino (Vedi circolare)

Si procede alla rimessa in pristino delle opere e interventi realizzati in violazione alle norme solo quando non sia possibile in alcun modo dettare prescrizioni che consentono la compatibilità paesaggistica. (Art. 17)

La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d’ufficio dall’autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato edilizio – ambientale.

Opere ed interventi realizzati prima dell’entrata in vigore del decreto

Non si procede alla rimessa in pristino di opere e interventi (indicati nella tabella “A”) realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, non soggette ad altro titolo abilitativo, all’infuori dell’autorizzazione paesaggistica. (Art. 17)

Ipotesi d’abuso. Realizzazione di autorimesse, anche parzialmente interrate, con volume emergente fuori terra non superiore a 50 mc, compresi i percorsi di accesso e le eventuali rampe. (B 16, nell’allegato “B”), in assenza dell’autorizzazione paesaggistica semplificata e del titolo abilitativo.

Procedimento sanzionatorio:

  1. Adempimenti del dirigente dello Sportello unico per l’Edilizia:
  • Accerta direttamente:
  • Verifica che, riguardo all’’abuso, i trasgressori presentino apposita domanda ai fini dell’accertamento della compatibilità ambientale e, di fatto, la sanatoria per l’abuso commesso, con l’ottenimento del titolo abilitativo.
  • Ricevuta la domanda, richiede alla Commissione specifica, se l’illecito può ottenere la compatibilità ambientale.
  • Provvede alla denuncia per iscritto del reato al P.M., (o in alternativa al Comando di Polizia municipale/Locale, per le sanzioni penali previste dall’art. 181 c. 1 D. Lgs. n. 42/2004 e punite dall’art. 44/c DPR n. 380/01).
  • Comunica al Soprintendente l’illecito commesso perché possa intervenire, anche di propria iniziativa, ai fini dei provvedimenti sanzionatori amministrativi: (Art. 27 DPR n. 380/01):
  • Per la demolizione e rimessa in pristino.
  • Per la demolizione d’ufficio, in caso d’inottemperanza, a spese dei trasgressori.

Nel caso che l’abuso ottenga la compatibilità paesaggistica:

  • Irroga la sanzione pecuniaria (di cui all’art. 167 c.5 D. Lgs. N. 42/04).
  • Comunica il rilascio dell’attestazione paesaggistica al procuratore della Repubblica, (o al Comando di Polizia municipale/Locale, che ha ricevuto la denuncia del reato dallo stesso dirigente, perché ai sensi dall’art. 181 c. 1-ter del D. Lgs. n. 42/04, non trova applicazione la sanzione penale).

Nel caso negativo, o nell’ipotesi che la compatibilità paesaggistica non venga richiesta:

  • Irroga la sanzione pecuniaria (di cui all’art. 167 c.5 D. Lgs. N. 42/04 e adotta i provvedimenti sanzionatori amministrativi ripristinatori, in coordinamento con il Soprintendente).
  • Predispone l’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino. In caso d’inosservanza:
  • Irroga anche la sanzione pecuniaria (di €. 20.000, solo se l’abuso è assoggettato a Permesso di costruire/SCIA super, di cui all’art. 31 c. 4/bis DPR n. 380/01).
  • Predispone l’ordinanza di demolizione d’ufficio, a spese dei trasgressori.
  • Comunica il mancato rilascio (o richiesta) della compatibilità paesaggistica al procuratore della Repubblica, (o al Comando di Polizia municipale/Locale, che ha ricevuto la denuncia, perché ai sensi dall’art. 181 c. 1-ter del D. Lgs. n. 42/04, trova applicazione la sanzione penale).
  • Riceve dalla polizia giudiziaria il rapporto:
  • Adempie quanto sopra indicato, esclusa la denuncia del reato (al PM o alla PG).
  1. Adempimenti della Polizia Giudiziaria se accerta direttamente l’abuso

In assenza del titolo, (in difformità – totale e parziale – o con varianti essenziali) predispone:

  • RAPPORTOcontenente: gli elementi essenziali dell’accertamento, i nomi dei responsabili, i rilievi fotografici e planimetrici, con gli altri elementi utili, da trasmettere:
  • Al Dirigente (Sportello unico dell’edilizia) – Alla Regione, (o altro ente delegato). (Nella regione Emilia R. anche al Soprintendente) (Se è prevista l’autorizzazione sismica e il dirigente NON è delegato, il RAPPORTO (PROCESSO verbale) va trasmesso successivamente anche all’organo regionale, dirigente sismico, o altra istituzione, come il Genio Civile, secondo la stessa regione, comunicando il numero del registro generale della notizia di reato e il nome del PM titolare).
  • NOTIZIA DI REATO al Procuratore della Repubblica (per il reato di cui art. 181 c. 1 D. Lgs. n. 42/2004 – art. 44/c DPR n. 380/2004), comprendente:
  • I nomi dei responsabili, (con l’identificazione e elezione di domicilio).
  • Il verbale di rilievi e accertamenti urgenti – di sopralluogo – (Con documentazione fotografica e planimetrica parte integrante del medesimo verbale).
  • Gli atti di polizia giudiziaria e le fonti di prova idonee a sostenere l’accusa.
ATTENZIONE! Nell’informativa di reato è necessario indicare, fra l’altro:

  • La data di ultimazione dei lavori, (ovviamente se i lavori NON sono in corso).
  • I nomi: del dirigente, (che adotta i provvedimenti amministrativi), dell’operatore (che ha realizzato la documentazione fotografica e che, al riguardo, testimonierà), del proprietario, (anche se non è corresponsabile, per conoscenza).
  • La dichiarazione che la P. G. ha verificato l’abuso presso l’ufficio tecnico, (es.: l’assenza del titolo, la difformità, la presenza di vincoli, ecc.).

Se esistono le condizioni procede, eventualmente, previo apposito verbale al:

  • SEQUESTRO PREVENTIVO da trasmettere per la convalida al PM, entro 48 ore, (dell’intera opera o solo della parte realizzata abusivamente, con nomina del custode giudiziario, art. 321 c.p.p.).
Il dirigente comunica alla polizia giudiziaria:

  • Che NON è stata richiesta o che l’abuso NON ha la ottenuto la compatibilità paesaggistica – ambientale e quindi non è possibile l’accertamento di conformità (sanatoria): la P.G. informa il procuratore della Repubblica. (Perché trova applicazione la sanzione penale ai sensi dall’art. 181 c. 1 – del D. Lgs. n. 42/04).

Ovvero:

  • Che l’abuso segnalato con il rapporto HA ottenuto la compatibilità paesaggistica – ambientale: la P.G. informa il procuratore della Repubblica. (Perché ai sensi dall’art. 181 c. 1-ter del D. Lgs. n. 42/04, non trova applicazione la sanzione penale).

Possibilità di sanatoria per le opere eseguite in assenza o difformità dell’autorizzazione paesaggistica semplificata” (Trova applicazione l’art. 167 c. 4 e 5 D. Lgs. n. 42/04)

I lavori edili relativi a interventi e opere rientranti fra quelli soggetti ad autorizzazione paesaggistica “semplificata”, (indicati nella tabella “B”) realizzati in assenza della stessa o in difformità, possono ottenere la sanatoria a richiesta del trasgressore (proprietario), a condizione che ottengano la compatibilità paesaggistica.

Nel particolare:

  • Per lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che NON abbiano:
    • Determinato creazione di superfici utili o volumetria.
    • Aumentato la superficie e volumetria (oltre a quelli legittimamente realizzati)
  • Ovvero:
  • Per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica.
  • Per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi, presenta domanda al Comune ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi, che sarà valutata dalla commissione per la qualità architettonica e del paesaggio.

Tale commissione si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della sovrintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.

Nel caso venga rilasciato l’attestato di compatibilità

Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.

L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima, (art. 167 D. Lgs. n. 42/04).

L’azione penale, (già avviata, con la denuncia del Dirigente o l’informativa della P.G.) non trova applicazione, in altre parole la comunicazione al P.M. dell’avvenuto rilascio dell’attestato medesimo e del pagamento della sanzione pecuniaria citata, porta all’estinzione del reato, (art. 181 c. 1/ter D. Lgs. n. 42/04).

Nel caso NON venga rilasciato o richiesto l’attestato di compatibilità

In caso di rigetto della domanda, o di mancata richiesta della compatibilità, si applica la sanzione della rimessa in pristino, oltre all’esercizio dell’azione penale, (art. 181 c. 1 D. Lgs. n. 42/04).

INTERVENTI GIÀ LIBERI DA TEMPO

NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE (NEANCHE SEMPLIFICATA)

(Esclusi gli interventi previsti dal DPR n. 31/2017 (All. “B”) soggetti ad autorizzazione con procedura semplificata”).

Normativa: Art. 149 D. Lgs. n. 42/04

Non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica – ambientale, per gli interventi specificati, a condizione che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, (prospetto):

  • Manutenzione ordinaria.
  • Manutenzione straordinaria.
  • Revisione degli impianti (con manutenzione straordinaria).
  • Opere interne alle costruzioni (con manutenzione straordinaria)
  • Consolidamento statico.
  • Restauro e risanamento conservativo.
  • Interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale (che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio).
  • Taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti e autorizzati in base alla normativa in materia. (Indicati dall’art. 142 c1/a D Lgs. n. 42/04).
  • L’installazione o la modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati. (Legge “Sblocca Italia”, n. 164/14).

Titolo abilitativo edilizio

Ovviamente questi lavori, (esclusa la manutenzione ordinaria, se non diversamente previsto dagli strumenti urbanistici), sono soggetti a specifica licenza edilizia, secondo la disciplina vigente, (CILA /SCIA normale).

Avvertenza:

A fronte di normative di non facile interpretazione stante la complessità di norme non suffragate da indirizzo operativo univoco, come si dice in questi casi, pur garantendo l’affidabilità di questa esposizione, le presenti note costituiscono sempre e soltanto l’interpretazione di chi scrive, che può anche non coincidere con altre esposizioni e letture.

Moduli collegati

Copertina autorizzazione paesaggistica con la procedura semplificata

Schema individuazione degli interventi edili liberi e soggetti ad autorizzazione “semplificata”, con indirizzo operativo, (previsti negli allegati A e B)

Glossario – Attività edilizia libera e soggetta a Comunicazione, con note e commento

Stampato unificato per richiesta autorizzazione paesaggistica “semplificata”

Stampato unificato per la relazione paesaggistica semplificata

Pagina aggiornata il 13/03/2024

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