Comunicazione di ospitalità in favore di cittadino extracomunitario

Ospitare cittadini

Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione): “Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani posti sul territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’Autorità locale di pubblica sicurezza. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 €.”

Modalità della comunicazione per alloggi offerti da privati

Per le comunicazioni di ospitalità offerta da privati è possibile utilizzare gli appositi modelli allegati.

Modalità della comunicazione per alloggi offerti da gestori di strutture ricettive

Per gli alloggi offerti dai gestori di strutture ricettive (compreso B&B, affittacamere anche non professionali, case vacanze, ecc.) la comunicazione degli ospiti deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il servizio “Alloggiati Web”.

Moduli collegati

Comunicazione di ospitalità in favore di cittadino extracomunitario

Pagina aggiornata il 12/03/2024

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2
Inserire massimo 200 caratteri