Interpello
L’istanza di interpello è presentata al Comune nella sua qualità di soggetto attivo del tributo cui si riferisce l’istanza stessa, il quale, per mezzo del proprio funzionario responsabile del tributo, fornisce risposta, scritta e motivata e notificata con gli strumenti previsti nel regolamento, e, se del caso, può chiedere, una sola volta, al richiedente di integrare l’istanza mediante ulteriori informazioni e anche mediante presentazione di documenti.
Nel caso l’istanza di interpello sia ritenuta inammissibile per vizi di carattere soggettivo od oggettivo o per mancata regolarizzazione nel termine assegnato, il funzionario responsabile ne fornisce riscontro al richiedente entro il termine previsto, specificandone i motivi.
La risposta del Comune ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente che ha presentato l’istanza, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell’istanza di interpello.
Nel caso la risposta del Comune su istanze ammissibili e purché recanti l’indicazione della soluzione interpretativa, non pervenga al contribuente entro il termine regolamentato, ovvero entro la data in cui l’istanza è stata regolarizzata, si intende che il Comune concordi con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente, ritenendo nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio-assenso.
Il contribuente, o i soggetti coobbligati al pagamento del tributo, oppure coloro che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente (ad esempio: eredi, amministratori di condominio o di multi-proprietà , curatori fallimentari, procuratori speciali del contribuente), possono inoltrare al Comune, per iscritto, circostanziata e specifica istanza di interpello concernente la fiscalità comunale, a condizione che ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione e sulla conseguente applicazione delle disposizioni tributarie, attinenti al concreto caso prospettato.
L’istanza deve contenere l’esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che il contribuente intende adottare. Detta esposizione non è prescritta a pena di inammissibilità dell’istanza; tuttavia, se mancante, non dà luogo alla formazione del silenzio-assenso.
L’istanza di interpello, redatta in carta semplice, alla quale allegare copia del documento di identità , è presentata al Comune mediante le seguenti modalità :
- consegnandola direttamente al Comune negli orari di apertura;
- a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata;
- a mezzo posta raccomandata A/R;
- a mezzo fax.
L’istanza di interpello, a pena di inammissibilità , deve contenere, oltre ai dati di seguito elencati, anche copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile alla soluzione del quesito:
- i dati identificativi del soggetto che presenta l’istanza (nome e cognome o denominazione sociale e codice fiscale);
- la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale prospettato e da trattare, sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
- l’indicazione del domicilio dell’interpellante o dell’eventuale domiciliatario, presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune;
- la sottoscrizione dell’interpellante o del suo legale rappresentante;
In caso di mancata sottoscrizione o di mancata indicazione degli elementi sopra indicati richiesti a pena di inammissibilità , il Comune può invitare il contribuente a regolarizzare l’istanza entro 30 giorni dall’invito. Comunque, l’istanza si considera regolarmente presentata alla data in cui avviene la regolarizzazione.
Il termine per la conclusione del procedimento (risposta) è determinato in giorni dalla data di ricezione dell’istanza di interpello ovvero dalla data in cui l’istanza è stata regolarizzata.
La richiesta di integrazione documentazione interrompe il termine stabilito per la risposta, che inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della documentazione integrativa.
Modulo collegato
Istanza di interpello
Mediazione/ Reclamo
Dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell’art. 17 bis del D.lgs. n. 546/1992, così come modificato dall’art. 9 del Decreto Legislativo 24 settembre 2015 n.156 e successivamente dall’art 10 del D.L. 50/ 2017, per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro (importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato) il contribuente che intendesse proporre ricorso è tenuto a presentare al Comune – entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto impositivo – un’istanza di RECLAMO contenente una eventuale e motivata proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa tributaria, diversamente il ricorso introduttivo risulterà improcedibile.
La riscossione e il pagamento della somme dovute in base all’atto originario oggetto di reclamo, saranno sospesi fino allo scadere del termine di 90 novanta giorni alla data di presentazione dell’istanza di reclamo.
Durante questo periodo il Comune dovrà valutare l’istanza presentata dal Contribuente, invitandolo, se ne ravvisa la necessità per volgere all’esito della pratica, a produrre documentazione integrativa o in contraddittorio per la definizione dell’accordo.
L’istituto del reclamo/mediazione, anche dopo la riforma, continua a configurarsi come uno strumento obbligatorio che consente un esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria, nonché una verifica circa la possibilità di evitare, anche mediante il raggiungimento di un accordo di mediazione, che la controversia prosegua davanti al giudice, al fine di una maggiore semplificazione delle modalità di instaurazione del procedimento, nonché di una quantificazione del beneficio della riduzione delle sanzioni in senso più favorevole al contribuente e detta precise regole per il pagamento delle somme dovute a seguito di mediazione, con l’estensione anche alle cause reclamabili della possibilità di esperire la conciliazione giudiziale.
Non è per norma prevista la possibilità di opporre reclamo nelle controversie in cui il valore delle stesse sia indeterminabile.
Il ricorso non è procedibile fino a 90 novanta giorni dalla data di notifica del reclamo/mediazione, periodo durante il quale dovranno essere perfezionati tutti gli adempimenti necessari per la definizione/accoglimento/diniego dell’istanza in origine presentata.
Possibili esiti
(da notificare al contribuente entro 90 novanta giorni dalla presentazione dell’istanza di reclamo)
- accoglimento in toto del reclamo con conseguente annullamento dell’atto impositivo;
- accoglimento dell’istanza di reclamo con mediazione o accettazione della controproposta dell’ufficio, anche a seguito di contraddittorio, mediante sottoscrizione di un accordo fra le parti, a seguito del quale il contribuente sarà tenuto a versare l’importo concordato (o comunque al pagamento della prima rata in caso di dilazione, possibile al max fino a 8 rate trimestrali), entro e non oltre 20 venti giorni dalla data di sottoscrizione e in tal caso le sanzioni tributarie saranno ridotte al 35% del minimo previsto ex lege;
- accoglimento dell’istanza di reclamo con mediazione per controversia riferita alla restituzione di somme, mediante anche sottoscrizione di un accordo fra le parti, a seguito del quale il Comune restituisce le somme dovute al contribuente, analogamente ai termini previsti, ovvero entro 20 venti giorni (o comunque nei termini previsti in caso di dilazione);
- diniego espresso o tacito a seguito del quale il reclamo produce gli effetti del ricorso, per cui il contribuente entro 30 trenta giorni si costituirà in giudizio mediante deposito del reclamo in parola presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale competente, con versamento del Contributo Unificato previsto ai sensi dell’art.37c.6 DL98/2011.
Gli atti che possono essere impugnati secondo la procedura descritta:
- Avviso di accertamento/liquidazione del tributo
- Provvedimento che irroga le sanzioni
- Avviso di pagamento, ruolo e cartella di pagamento
- Rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti
- Diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari
- Cartelle di pagamento ed ingiunzioni fiscali per vizi propri;
- Fermi di beni mobili registrati;
- Iscrizioni di ipoteche sugli immobili;
- Ogni altro atto per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie.
Modulo collegato
Pagina aggiornata il 15/03/2024