Il 24 febbraio 2016 è stato emanato il Decreto interministeriale tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero dell’Interno, relativamente alle necessarie procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali.
Con successiva Circolare n. 1/DF, in data 14 aprile 2016, il MEF mediante ha fornito le modalità operative.
È stabilito che tutte le comunicazioni, seppur riferite alle diverse fattispecie di rimborso, dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente in forma telematica, mediante l’applicazione resa disponibile all’’interno del “Portale del federalismo Fiscale” ed attiva a decorrere dal giorno 28 aprile 2016 (precedenti o diverse forme di comunicazione non sono ritenute valide e dovranno essere ritrasmesse).
In prima applicazione l’invio dei dati delle istruttorie già concluse deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data in cui è divenuto disponibile sul “Portale del federalismo fiscale” il relativo applicativo, ovvero entro il 27 giugno 2016 (comma 2, art. 7).
Le successive comunicazioni dovranno essere sempre trasmesse entro 60 giorni dalla data in cui vengono effettuate le varie operazioni, sia di rimborso che di comunicazione ai contribuenti dell’esito dell’istruttoria.
Si elencano le varie situazioni che possono riguardare la gestione dei rimborsi, stante le prescrizioni previste sia dal D.M. 24/02/2016 che dalla Circolare 1/DF del 14 aprile 2016:
Versamento a Comune incompetente (comma 722 L. 147/2013)
Se il Comune accerta d’ufficio l’errato versamento: entro 180 giorni, procede al riversamento al Comune competente delle somme indebitamente percepite.
Se il Comune riceve sollecitazione/istanza dal contribuente: entro 180 giorni dalla acquisizione agli atti, procede al riversamento al Comune competente delle somme indebitamente percepite. Il contribuente dovrà inviare l’istanza ad entrambi i Comuni, inserendo necessariamente l’importo versato, la data del versamento, i riferimenti catastali dell’immobile cui si riferisce il versamento. Il Comune, entro 60 giorni dalla data del riversamento, provvede a darne comunicazione al Ministero esclusivamente mediante forma telematica, inserendo i dati nell’apposito applicativo del “Portale del Federalismo fiscale”.
Versamento in misura superiore al dovuto (comma 724 L. 147/2013)
Il contribuente presenta istanza di rimborso per l’eccedenza richiesta al Comune nel caso di importi versati in misura superiore al dovuto, sia di competenza del solo Comune, sia di competenza dell’erario.
Nell’istanza dovranno essere indicati l’importo versato, la data del versamento, i riferimenti catastali dell’immobile cui si riferisce il versamento, le modalità cui procedere per il versamento al contribuente da parte del Comune o dello Stato, ovvero il codice IBAN se in possesso.
Il Comune, entro 180 giorni dall’acquisizione agli atti della richiesta, ed eseguite le opportune verifiche, rende la comunicazione dell’esito al contribuente:
- in caso di esito positivo, il Comune, entro 180 giorni dalla presentazione dell’istanza provvede al rimborso per la quota di propria competenza e nei successivi 60 giorni (dalla data del rimborso) comunica i dati al Ministero, sempre mediante l’applicativo contenuto nel “Portale del Federalismo fiscale”.
- In caso negativo entro gli stessi 180 giorni provvede a comunicarne esplicitamente l’esito al contribuente.
Il Comune qualora ravvisasse, durante i controlli effettuati d’ufficio, un versamento eccedente a quello dovuto, attiva di parte l’istruttoria, avvertendo il contribuente, entro il termine dei 180 giorni, ed il Ministero entro 60 giorni, secondo la procedura già descritta.
Fattispecie di rimborso a carico dello Stato
Nel caso in cui il rimborso sia a carico dello Stato
Il Comune nel caso il rimborso sia a carico dell’Erario:
- può provvedere in proprio al rimborso, e nel caso, entro 60 giorni dalla data in cui ha effettuato il rimborso, dovrà darne comunicazione mediante il “Portale del Federalismo Fiscale”;
- a seguito dell’esito positivo dei controlli, o d’ufficio o conseguenti alla presentazione di apposita istanza da parte del contribuente, deve dare comunicazione allo Stato della somma spettante al contribuente.
Lo Stato rimborserà direttamente il contribuente entro 90 giorni dalla comunicazione ricevute da Comune mediante il suddetto Portale.
Il rimborso avverrà mediante bonifico bancario, se nell’istanza è stato indicato il codice IBAN, ovvero mediante assegno circolare emesso dalla Banca d’Italia, oppure con quietanza diretta del contribuente che dovrà presentarsi allo sportello di Banca d’Italia più vicino al proprio domicilio.
Versamento allo Stato di una somma dovuta al Comune e ulteriore versamento al Comune (comma 726 L. 147/2013)
Se il contribuente ha versato erroneamente allo Stato una somma di competenza del Comune, versando comunque successivamente lo stesso importo anche al Comune, dovrà presentare apposita istanza al Comune. In tale fattispecie si manifestano le medesime condizioni previste al punto precedente (Versamento dell’imposta superiore al dovuto), alle quali si rimanda.
Il Comune, entro 60 giorni, dovrà darne comunicazione allo Stato, sempre mediante il “Portale del Federalismo fiscale”.
Il Comune può provvedere in proprio al rimborso, della quota Stato e in tal caso, entro 60 giorni dalla data in cui è avvenuto il rimborso, ne darà comunicazione allo Stato mediante il “Portale del Federalismo Fiscale”; oppure, renderà comunicazione allo Stato, a seguito dell’esito positivo dei controlli, della somma spettante al contribuente. Lo Stato rimborserà direttamente il contribuente, entro 90 giorni dalla comunicazione ricevuta dal Comune mediante il suddetto Portale, se possibile mediante bonifico bancario, qualora l’istanza contenga l’indicazione del codice IBAN, ovvero mediante assegno circolare emesso dalla Banca d’Italia.
Versamento al Comune di una somma spettante allo Stato (comma 727 L. 147/2013)
Nel caso di versamento di una somma spettante allo Stato erroneamente al Comune, il contribuente dovrà presentare una semplice comunicazione nella quale evidenzia di aver effettuato il versamento all’Ente sbagliato.
Il Comune, entro 180 giorni dal ricevimento agli atti dell’istanza stessa, ed effettuati i dovuti controlli, ne dà comunicazione al contribuente. Entro 60 giorni ne dà comunicazione allo Stato mediante il portale del federalismo fiscale e successivamente il Comune medesimo provvederà a riversare le somme allo Stato.
Versamento allo Stato di una somma spettante al Comune (comma 725 L. 147/2013)
Nel caso una somma spettante al Comune sia stata versata erroneamente allo Stato, il contribuente dovrà presentare una semplice comunicazione in cui fa presente di aver effettuato il versamento all’Ente sbagliato. Il Comune, entro 180 giorni dal ricevimento agli atti dell’istanza stessa, ed effettuati i dovuti controlli, ne dà comunicazione al contribuente Entro 60 giorni ne dà comunicazione allo Stato mediante il portale del federalismo fiscale, il quale effettuerà le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di un apposito capitolo di bilancio.
Moduli collegati
Comunicazione del contribuente per versamento al Comune di una somma spettante allo Stato che non dà luogo a rimborsi
Pagina aggiornata il 15/03/2024