Vendita mediante apparecchi automatici in altri esercizi commerciali giĆ  abilitati o in altre strutture e-o su area pubblica

Informazioni

TIPI DI PRATICHE:

Le tipologieĀ di pratiche in cui si articola il commercio al dettaglio mediante apparecchi automatici in altri esercizi commerciali giĆ  abilitati o in altre strutture e/o su area pubblica sonoĀ le seguenti:

  • Avvio dellā€™attivitĆ ;
  • Subingresso;
  • Sospensione temporanea dellā€™attivitĆ ;
  • Cessazione dellā€™attivitĆ .

ENTI COMPETENTI

  • Comune;
  • ASL;
  • Agenzia delle Dogane

DESTINATARI

Imprese che intendono svolgere attivitĆ  di vendita a mezzo apparecchi automatici.

DESCRIZIONE

Per commercio mediante apparecchi automatici si intende lā€™avvio di unā€™azienda di vendita/somministrazioneĀ attraverso distributoriĀ che erogano i prodotti scelti dallā€™acquirente,Ā previo pagamento del prezzo indicato sullā€™apparecchio stesso.

La vendita ĆØ soggetta alla disciplina degli artt. 17 D.lgs. n. 114/98 e 67 D.lgs. 59/2010, rientrando tale tipologia distributiva nelle forme speciali di vendita ex art. 4, c.1, lett. h) D.lgs. n. 114/98.

Lā€™attivitĆ  puĆ² esercitarsi nei settori merceologici:Ā alimentare e non alimentare.

La vendita di prodotti delsettore alimentare comportaĀ lā€™obbligatoria presentazione della ā€œNotificaā€ai fini della procedura di Registrazione (art. 6, Regolamento n. 852/2004/CE).

I distributoriĀ devono recare la ragione sociale dellā€™impresa, inamovibile e intellegibile.

ƈ vietata la vendita, mediante distributori automatici, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione,Ā ai minori di anni 18Ā (art. 7ter, L. n. 189/1012).

Disposizioni particolari:

In caso di installazione di distributori per laĀ vendita di prodotti alimentariĀ contestuale allā€™avvio dellā€™impresa,Ā deve essere presentata al SUAP, la ComunicazioneĀ contenenteĀ lā€™elenco degli apparecchiĀ installati.Ā Analoga comunicazione dovrĆ  essere inoltrata semestralmenteĀ in caso diĀ disinstallazione/installazioneĀ di eventuali ulteriori apparecchi per la vendita di prodotti alimentari.

La vendita a mezzo apparecchi automaticiĀ su aree pubbliche, presupponeĀ lā€™osservanza delle norme concernenti lā€™occupazione del suolo pubblicoĀ e lā€™acquisizione del prescritto titolo abilitativo.

La vendita/somministrazioneĀ a mezzo apparecchi automaticiĀ in localeĀ a ciĆ²Ā adibito in modo esclusivoĀ ĆØ soggetta alle disposizioni concernentiĀ lā€™apertura di unĀ esercizioĀ di vendita/somministrazioneĀ in sede fissaĀ (vedere la specifica scheda informativa).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ADEMPIMENTI E MODALITƀ DI AVVIO DELLā€™ATTIVITƀ

Preliminarmente ĆØ necessario:

  • costituire una impresaĀ in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere allā€™iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dellā€™art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • lā€™avvio dellā€™attivitĆ  e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli,Ā disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalitĆ  telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune puĆ² chiedere agli interessati informazioni/documentiĀ solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduliĀ pubblicati sul proprio sito istituzionale.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dellā€™art. 19bis Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dellā€™amministrazione ricevente.

Per ciascuna delle tipologie di attivitĆ  di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui ĆØ soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attivitĆ  e i riferimenti normativi:

  ATTIVITƀ REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
44 Avvio dellā€™attivitĆ  di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici

  1. Settore non alimentare;
  2. Settore alimentare
  1. SCIA
  2. SCIA unica
b) SCIA per lā€™avvio dellā€™attivitĆ  piĆ¹ SCIA per notifica sanitaria:

LaĀ notifica sanitariaĀ deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che ĆØ trasmesso a cura del SUAP allā€™ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

Le successive installazioni/disinstallazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentariĀ sono comunicate con cadenzaĀ semestraleĀ al SUAP, che le trasmette allā€™ASL.

D.lgs. n. 114/1998, art. 17

D.lgs. n. 59/2010, art. 67, c.1

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sullā€™igiene dei prodotti alimentari

45 Subingresso

nellā€™attivitĆ  di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici

  1. Settore non alimentare;
  2. Settore alimentare
  1. Comunicazione
  2. SCIA unica
Comunicazione per subingresso piĆ¹ SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitariaĀ deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nellā€™ambito dellaĀ SCIA unicaĀ ed ĆØ trasmessa a cura del SUAP allā€™ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

Le successive installazioni/disinstallazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentariĀ sono comunicate con cadenzaĀ semestraleĀ al SUAP, che le trasmette allā€™ASL.

D.lgs. n. 114/98, artt. 17 e 26 c.5

D.lgs. n. 59/2010, art. 67, c.1

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sullā€™igiene dei prodotti alimentari

46 Cessazione Comunicazione   D.lgs. n. 114/98, art. 26, c.5

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[1]

Documentazione da allegare alla SCIA (a pena di irricevibilitĆ ):

Allegati Denominazione allegato Casi in cui ĆØ previsto lā€™allegato
q Procura/Delega Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione
q Copia documento di identitĆ  del/i titolare/i Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
q Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) Nel caso di cittadini extracomunitari
q Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte dei soci (allegato A del modello) + copia del documento dā€™identitĆ  Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante
q Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del preposto (allegato B del modello) + copia del documento dā€™identitĆ  Sempre, in presenza di un preposto

Altre Segnalazioni o Comunicazioni da allegare alla SCIA UNICA (a pena di irricevibilitĆ ):

Allegati Denominazione allegato Casi in cui ĆØ previsto lā€™allegato
q Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE n. 852/2004) Sempre obbligatoria in caso di vendita mediante apparecchi automatici di prodotti alimentari
q Comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.lgs. n. 504/1995 In caso di vendita di alcolici[2]
q Comunicazione semestrale elenco apparecchi automatici In caso di installazione di apparecchi automatici alimentari contestuale allā€™avvio dellā€™impresa. Analoga comunicazione dovrĆ  essere inoltrataĀ semestralmenteĀ al SUAP in caso di disinstallazione/installazione di eventuali ulteriori apparecchi per la vendita di prodotti alimentari.

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilitĆ ):

Allegati Denominazione allegato Casi in cui ĆØ previsto lā€™allegato
q Procura/Delega Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione
q Copia documento di identitĆ  del/i titolare/i Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
q Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) Nel caso di cittadini extracomunitari
q Dichiarazione sul possesso dei requisiti di onorabilitĆ  da parte dei soci (allegato A del modello) + copia del documento dā€™identitĆ  Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante
q Dichiarazione da parte del Notaio Nel caso in cui lā€™atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) – a pena di irricevibilitĆ :

Allegati Denominazione allegato Casi in cui ĆØ previsto lā€™allegato
q Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. Nella misura e con le modalitĆ  indicate sul sito dellā€™Amministrazione

REQUISITI PER Lā€™AVVIO E Lā€™ESERCIZIO DELLā€™ATTIVITƀ

Requisiti generali

Rispetto deiregolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, nonchĆ© dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di destinazione dā€™usoĀ (in relazione al/i magazzino/i).

Rispetto delle disposizioni igienico-sanitarieĀ di cui al Regolamento n. 852/2004/CE;

Rispetto delle disposizioni in materia di occupazione di suolo pubblicoĀ (in caso di installazione di distributori automatici su suolo pubblico).

Morali:non possonoĀ esercitare attivitĆ  commerciale (art. 71, D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.):

  1. coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  2. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale ĆØ prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  3. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  4. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro lā€™igiene e la sanitĆ  pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  5. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o piĆ¹ condanne, nel quinquennio precedente allā€™inizio dellā€™esercizio dellā€™attivitĆ , per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  6. coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) ovvero a misure di sicurezzaā€.

Il divieto di esercizio dellā€™attivitĆ , nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per cinque anni dal giorno in cui la pena ĆØ stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di societĆ , associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante e dai soggetti indicati dallā€™art. 71, c.5 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dallā€™eventuale altra persona preposta allā€™attivitĆ  commerciale.

Ai sensi dellā€™art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 costituisce, altresƬ, impedimento soggettivo ai fini dellā€™avvio e dellā€™esercizio dellā€™attivitĆ  commerciale l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitivaĀ  per i delitti elencati nellā€™art. 51, c.3bis del Codice di procedura penale (ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc.).

Requisiti specifici:Ā ā€œLā€™esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente allā€™alimentazione umana,Ā di unā€™attivitĆ  di commercio al dettaglioĀ relativa al settore merceologicoĀ alimentareĀ ā€¦. ĆØ consentito a chi ĆØ in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (art. 71, c.6 e ss. del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.):

  1. avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o da equivalente autoritĆ  competente in uno stato membro dellā€™Unione europea o dello spazio economico europeo, riconosciuto dallā€™autoritĆ  competente italiana[3];
  2. avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attivitĆ  dā€™impresa nel settore alimentareĀ o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualitĆ  di dipendente qualificato, addetto alla vendita o allā€™amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualitĆ  di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dellā€™imprenditore, in qualitĆ  di coadiutore familiare, comprovata dallā€™ iscrizione allā€™Istituto nazionale per la previdenza sociale;
  3. essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchĆ© nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di aver ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dellā€™Istruzione, UniversitĆ  e Ricerca;
  4. essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina per il commercio), salva cancellazione dal medesimo registro, per la vendita di generi alimentari o somministrazione di alimenti e bevande;
  5. di avere conseguito la qualificazione professionale allā€™estero o di avere esercitato lā€™attivitĆ  in questione in un altro stato membro dellā€™Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30, D.lgs. n. 206/2007) e di aver ottenuto il riconoscimento dallā€™autoritĆ  competente italiana.

Sia per le imprese individuali che in caso di societĆ , associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dallā€™eventuale persona preposta allā€™attivitĆ  commercialeĀ».

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

Lā€™attivitĆ , oggetto della SciaĀ puĆ² essere iniziata dalla presentazione della stessa.

Qualora, nei controlli, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l’attivitĆ  intrapresa e i suoi effetti alla normativa, fissando un termine non inferiore a trenta giorni e prevedendo che decorso inutilmente tale termine, l’attivitĆ  si intende vietata.

Con lo stesso atto motivato, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l’amministrazione dispone la sospensione dell’attivitĆ  intrapresa. L’atto motivato interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l’amministrazione puĆ² adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all’art. 21-nonies della Legge n. 241/90 (ossia, entro il termine di 18 mesi nellā€™ipotesi di illegittimitĆ  degli atti e anche oltre tale termine nellā€™ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato).Ā In caso di dichiarazioni false/mendaci ĆØ fatta, comunque, salva lā€™applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. 241/90.

Lā€™attivitĆ  oggetto di comunicazioneĀ puĆ² essere iniziata dalla presentazione (la comunicazione di cessazione deve essere presentata entro 30 giorni dallā€™evento). In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ….. giorni dal ricevimento sono comunicate all’interessato le cause di irregolaritĆ /incompletezza e il termine per l’integrazione prevedendosi, in difetto, lā€™archiviazione della comunicazione per improcedibilitĆ .

In tutti i casi di dichiarazioni false/mendaci ĆØ prevista, infine, lā€™applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

[1]Ā In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.

[2]Ā La vendita di bevande alcoliche ĆØ possibile solo attraverso distributori automatici che consentono la rilevazione dei dati anagrafici dellā€™utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, salvo che sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo sui dati anagrafici (vedere nota Min. Interno n. 557/PAS/U/015966 del 18/10/2016);

[3]Ā La autoritĆ  competenti al riconoscimento sono individuate dallā€™art. 5 del D.lgs. n. 206/2007;

Pagina aggiornata il 18/03/2024

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